Il 6 settembre di quest’anno è stato un giorno di svolta per l’emersione del signoraggio secondario.
Fino all’inizio di questo mese, ogni volta che in qualche causa contro le banche e in difesa dei loro clienti mutuatari eccepivo che il contratto di mutuo era nullo per violazione di legge poiché gli euro prestati dalla banca erano anche stati creati, dal nulla e con mezzi contabili, dalla banca stessa, in violazione dell’art. 128 del Trattato di Lisbona (che riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la facoltà di creare euro) e dell’art. 10 del Testo Unico Bancario (che non dispone che le banche possano creare moneta), i vari giudici o fingevano che non avessi posto l’eccezione e non decidevano su di essa; oppure affermavano che era infondata perché le banche prestano il denaro della raccolta (cosa notoriamente non vera, anche perché il “denaro della raccolta” arriva alla banca sotto forma di bonifici e assegni, cioè come denaro creato da qualche altra banca; oppure la respingevano scrivendo che la banca eroga il prestito mettendo a disposizione del cliente la somma non materialmente, ma giuridicamente, ossia come saldo attivo di un conto di disponibilità o mediante assegno circolare o in altro modo equivalente (questa è la tesi consolidata della Corte di Cassazione).