Soldi all’estero conviene?
Scritto il 25 novembre 2011 alle 14:36 da gremlin
Forse non tutti sanno che non solo non si fa peccato ad aprire conti all’estero in valuta diversa dall’euro, ma è anche legale. L’importante è trasferire denaro, sia per contanti che per vie contabili, nel rispetto delle norme valutarie e antiriciclaggio.
L’argomento torna d’attualità (purtroppo) anche per il piccolo investitore in quanto l’ipotesi di una distruzione dell’area euro fra pochi anni ha ripreso consistenza.
L’argomento torna d’attualità (purtroppo) anche per il piccolo investitore in quanto l’ipotesi di una distruzione dell’area euro fra pochi anni ha ripreso consistenza.
Obiettivi
Poichè faremo tutto nel rispetto delle norme, l’obiettivo non è quello di evadere il fisco.
L’unico vero nobile obiettivo è quello di proteggere i propri risparmi, con un po’ di retorica aggiungo che è pure un diritto costituzionale.
Poichè faremo tutto nel rispetto delle norme, l’obiettivo non è quello di evadere il fisco.
L’unico vero nobile obiettivo è quello di proteggere i propri risparmi, con un po’ di retorica aggiungo che è pure un diritto costituzionale.
Considerazioni (fantastiche?)
Da cosa dovrei proteggere i miei attuali euri? ovvio, dall’euro stesso o meglio dalla sua scomparsa e relativa sostituzione con una “nuova lira” che si dà per certo che sarà largamente SVALUTATA rispetto alle valute rifugio tradizionali, franco svizzero in primis e poi “nuovo marco tedesco”, USD, AUD, Rand, Real, corone norvegesi e altro. Scenari alternativi, come l’euro di serie A e serie B oppure l’euro che continua ad esistere e solo l’Italia torna alla valuta lira, producono sempre lo stesso risultato: forte svalutazione.
La forte svalutazione nel corso degli anni produrrà effetti positivi sulla crescita economica per aumento delle esportazioni di beni e servizi (quindi maggiore competitività, aumento fatturati, ecc. e si spera anche aumento dell’occupazione) ma sul breve periodo produrrà una consistente perdita di potere d’acquisto e contrazione dei consumi.
Tanto per semplificare, immaginate oggi uno stipendio di 1.200 euro e un litro di benzina a 1,50 litro; il giorno della conversione in lire lo stipendio potrebbe essere convertito al vecchio tasso di cambio di 1936,27 e diventare due milioni e trecentomila circa ma la benzina aumenterà parecchio perchè il petrolio è comprato in dollari usa e la lira sarà svalutata anche contro USD. La benzina è un esempio, tutto quanto è importato (auto tedesche!) costerà molto di più.
Convertire oggi euri in franchi svizzeri non mi risolverà il problema della perdita duratura di potere d’acquisto ma al momento della dèbacle avrò attenuato il colpo. Supponiamo che oggi converta diecimila euro in franchi svizzeri, al tasso di cambio di 1,22 avrò sul conto estero circa 12.200 chf. Il giorno della dèbacle 10.000€ nell’ipotesi cui sopra diventerebbero 19.326.270 lire. Supponendo una svalutazione del 30% contro franco svizzero i miei 12.200 chf varrebbero ora 25 milioni di lire anzichè 19 milioni.
Da cosa dovrei proteggere i miei attuali euri? ovvio, dall’euro stesso o meglio dalla sua scomparsa e relativa sostituzione con una “nuova lira” che si dà per certo che sarà largamente SVALUTATA rispetto alle valute rifugio tradizionali, franco svizzero in primis e poi “nuovo marco tedesco”, USD, AUD, Rand, Real, corone norvegesi e altro. Scenari alternativi, come l’euro di serie A e serie B oppure l’euro che continua ad esistere e solo l’Italia torna alla valuta lira, producono sempre lo stesso risultato: forte svalutazione.
La forte svalutazione nel corso degli anni produrrà effetti positivi sulla crescita economica per aumento delle esportazioni di beni e servizi (quindi maggiore competitività, aumento fatturati, ecc. e si spera anche aumento dell’occupazione) ma sul breve periodo produrrà una consistente perdita di potere d’acquisto e contrazione dei consumi.
Tanto per semplificare, immaginate oggi uno stipendio di 1.200 euro e un litro di benzina a 1,50 litro; il giorno della conversione in lire lo stipendio potrebbe essere convertito al vecchio tasso di cambio di 1936,27 e diventare due milioni e trecentomila circa ma la benzina aumenterà parecchio perchè il petrolio è comprato in dollari usa e la lira sarà svalutata anche contro USD. La benzina è un esempio, tutto quanto è importato (auto tedesche!) costerà molto di più.
Convertire oggi euri in franchi svizzeri non mi risolverà il problema della perdita duratura di potere d’acquisto ma al momento della dèbacle avrò attenuato il colpo. Supponiamo che oggi converta diecimila euro in franchi svizzeri, al tasso di cambio di 1,22 avrò sul conto estero circa 12.200 chf. Il giorno della dèbacle 10.000€ nell’ipotesi cui sopra diventerebbero 19.326.270 lire. Supponendo una svalutazione del 30% contro franco svizzero i miei 12.200 chf varrebbero ora 25 milioni di lire anzichè 19 milioni.
Normativa e obblighi fiscali
La materia è complessa, qui mi limito solo ad alcuni cenni. Innanzitutto diciamo che si può portare con sè (contanti) o trasferire (bonifico) senza obblighi di dichiarazione fino a 9.999,99 euro. Oltre questa cifra scatta la burocrazia che prevede pene severe per chi non ottempera ai vari obblighi dichiarativi; il trasferimento di una somma pari o maggiore di diecimila deve avvenire obbligatoriamente per via bancaria o postale. Il Legislatore vuole innanzitutto sapere se detieni all’estero somme pari o superiori a 10 mila euro e poi, nei casi previsti come ad esempio per conti fruttiferi, applica la tassazione prevista sugli interessi. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente detenuto all’estero, l’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prescrive l’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi da parte anche delle persone fisiche. Gli interessi percepiti devono essere riportati nell’apposita sezione del quadro RM e il contribuente deve autoliquidare l’imposta sostitutiva con la medesima aliquota di ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata dal sostituto d’imposta se il conto corrente fosse stato detenuto in Italia, quindi 27%.
Utile sapere che per tutti gli impieghi in attività finanziarie sussiste la presunzione di redditività dettata dall’art. 6 del D.L. n. 167/1990 in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d’imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta e fatta salva la possibilità da parte del contribuente di opporre la prova contraria. Per dimostrare la non produttività di reddito occorre ottenere dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
Ricordo che il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione annuale delle persone fisiche cioè di un quadro che non serve ai fini del calcolo del reddito imponibile ma solo ad evidenziare ai fini fiscali i dati inerenti alle seguenti operazioni:
* trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite di intermediari residenti (art. 2 del DL 167/90);
* investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (art. 4 comma 1 del DL 167/90);
* trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria (art. 4 comma 2 del DL 167/90).
La materia è complessa, qui mi limito solo ad alcuni cenni. Innanzitutto diciamo che si può portare con sè (contanti) o trasferire (bonifico) senza obblighi di dichiarazione fino a 9.999,99 euro. Oltre questa cifra scatta la burocrazia che prevede pene severe per chi non ottempera ai vari obblighi dichiarativi; il trasferimento di una somma pari o maggiore di diecimila deve avvenire obbligatoriamente per via bancaria o postale. Il Legislatore vuole innanzitutto sapere se detieni all’estero somme pari o superiori a 10 mila euro e poi, nei casi previsti come ad esempio per conti fruttiferi, applica la tassazione prevista sugli interessi. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente detenuto all’estero, l’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prescrive l’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi da parte anche delle persone fisiche. Gli interessi percepiti devono essere riportati nell’apposita sezione del quadro RM e il contribuente deve autoliquidare l’imposta sostitutiva con la medesima aliquota di ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata dal sostituto d’imposta se il conto corrente fosse stato detenuto in Italia, quindi 27%.
Utile sapere che per tutti gli impieghi in attività finanziarie sussiste la presunzione di redditività dettata dall’art. 6 del D.L. n. 167/1990 in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d’imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta e fatta salva la possibilità da parte del contribuente di opporre la prova contraria. Per dimostrare la non produttività di reddito occorre ottenere dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
Ricordo che il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione annuale delle persone fisiche cioè di un quadro che non serve ai fini del calcolo del reddito imponibile ma solo ad evidenziare ai fini fiscali i dati inerenti alle seguenti operazioni:
* trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite di intermediari residenti (art. 2 del DL 167/90);
* investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (art. 4 comma 1 del DL 167/90);
* trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria (art. 4 comma 2 del DL 167/90).
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