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domenica 9 ottobre 2016

EURO: TUTTO CIO' CHE NON E' VIETATO E' LECITO!!!!!

PAGARE GRATIS CREANDO EURO


I governi e le autorità monetarie, come pure i tribunali, accettano come un dato di fatto legittimo che le banche commerciali creano euro con mezzi contabili, cioè semplicemente mediante digitazioni elettroniche, per eseguire pagamenti e prestiti, anche se nessuna norma dà loro questo potere.
In effetti, il Trattato di Lisbona, artt. 127 e 128, riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la creazione delle sole banconote-euro, non dell’euro scritturale-elettronico – o così sembra, come ha stabilito recentemente un giudice in una causa mia, di cui ho parlato alcuni articoli fa.

mercoledì 28 settembre 2016

MARCO DELLA LUNA; "Il 6 settembre, sollecitata dalla stessa banca contro cui mi opponevo,il giudice dell’esecuzione ha finalmente riconosciuto la verità: la banca crea denaro."



Il 6 settembre di quest’anno è stato un giorno di svolta per l’emersione del signoraggio secondario.

Fino all’inizio di questo mese, ogni volta che in qualche causa contro le banche e in difesa dei loro clienti mutuatari eccepivo che il contratto di mutuo era nullo per violazione di legge poiché gli euro prestati dalla banca erano anche stati creati, dal nulla e con mezzi contabili, dalla banca stessa, in violazione dell’art. 128 del Trattato di Lisbona (che riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la facoltà di creare euro) e dell’art. 10 del Testo Unico Bancario (che non dispone che le banche possano creare moneta), i vari giudici o fingevano che non avessi posto l’eccezione e non decidevano su di essa; oppure affermavano che era infondata perché le banche prestano il denaro della raccolta (cosa notoriamente non vera, anche perché il “denaro della raccolta” arriva alla banca sotto forma di bonifici e assegni, cioè come denaro creato da qualche altra banca; oppure la respingevano scrivendo che la banca eroga il prestito mettendo a disposizione del cliente la somma non materialmente, ma giuridicamente, ossia come saldo attivo di un conto di disponibilità o mediante assegno circolare o in altro modo equivalente (questa è la tesi consolidata della Corte di Cassazione).