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martedì 5 agosto 2014

LA COSTITUZIONE ITALIANA SECONDO MARCO DELLA LUNA

COSTITUZIONE 2014: MIA PROPOSTA – CHE NE PENSATE?

di Marco Della Luna 03.08.2014

Questo testo ha i seguenti scopi:
1)      Esplicitare e rafforzare quei principi sociali di tutela del lavoro, dell’occupazione, dell’economia reale, della crescita, degli interessi collettivi rispetto agli interessi e alle tendenze del capitalismo finanziario parassitario, monopolizzante, deflattivi stico – quello che attualmente guida la politica e le riforme, dalla metà degli anni ’70 ad oggi;
2)      Far capire quindi a che cosa mira la politica delle riforme portata ultimamente avanti da Renzi e la sua inconciliabilità coi principi fondamentali della Costituzione del 1948;
3)      Proporre utili innovazioni funzionali della Costituzione, come il superamento del bicameralismo simmetrico in funzione di un bicameralismo differenziato.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Preambolo
I principi fondamentali non possono essere derogati, sospesi o limitati da alcuna revisione costituzionale, da alcuna norma interna, da alcun trattato internazionale.
Ognuno può richiedere al giudice ordinario la disapplicazione delle norme che ritenga contrarie a uno o più principi fondamentali.
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene ai cittadini, che la esercitano nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Lo Stato tutela e persegue l’interesse della collettività nazionale; i cittadini italiani e quelli ad essi parificati, a condizione di reciprocità, hanno la priorità sugli altri nella concessione di servizi e benefici pubblici.


Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sia ai singoli, sia alle formazioni sociali, sia a tutti gli enti pubblici e privati, anche imprenditoriali.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
Le persone giuridiche private in quanto alla proprietà alla gestione o allo statuto, anche se affidatarie di servizi pubblici, non possono avere posizione sopraordinata rispetto al cittadino né poteri su di lui né privilegi di alcuna sorta nei rapporti con lui.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
La sovranità popolare comprende la sovranità monetaria e di determinazione della politica economica; essa persegue il fine primario della piena occupazione e dello sviluppo, secondo criteri di efficienza, merito, tutela degli interessi collettivi e dei redditi reali. Il criterio di efficienza considererà anche l’inflazione monetaria.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e
del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio, l’ecosistema, l’equilibrio idrogeologico e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
Salvo quanto stabilito dalla Costituzione e dalle Leggi Costituzionali, lordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero i cui diritti di libertà e sicurezza siano violati nel suo paese, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizionie nelle quantità di beneficiari stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. (*)
Art. 11
L’Italia difende la sua sovranità territoriale e il controllo del propri confini; ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, salvi i principi fondamentali della Costituzione compresa la sovranità popolare nazionale, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I. Rapporti civili
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi
di ogni effetto.
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
5
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo
gli obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
La circostanza che un dato comportamento, anche se consistente in semplici dichiarazioni verbali o scritte, costituisca una pratica religiosa, non lo esime dalla punibilità penale, civile e amministrativa, se costituente illecito, né può costituire una attenuante ai fini penali.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e
privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art. 26
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere, in quanto possibile e salva la priorità della tutela sociale, alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. (*)
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici.
Titolo II. Rapporti etico-sociali
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
9
Art. 30
E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
Protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali
per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
Non possono essere adibite su minorenni tecniche di insegnamento che sfruttino effetti ipnotici o condizionanti, che limitino la libertà emotiva e cognitiva.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o
per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III. Rapporti economici
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi,
a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democraticae che sia controllabile l’effettiva applicazione di questa.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV. Rapporti politici
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età e che risiedono nel territorio della Repubblica.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini. (*)
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei
diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I. Il Parlamento
Sezione I. Le Camere
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla eventuale circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Una legge costituzionale regola le elezioni in modo da favorire la formazione di una maggioranza.
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(*)
NOTE:
(*) L’art. 57 è stato dapprima sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall’art. 2 della legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall’art. 2
dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell’articolo nella versione originaria era il seguente:
“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per
frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle
d’Aosta ha un solo senatore.”
Il testo dell’articolo 57 come sostituito dall’art. 2 della legge n. 2 del 1963 così
disponeva:
“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle
d’Aosta uno.
19
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei
più alti resti.”
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è
provveduto all’assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina,
Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
L’art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il
testo dell’art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n.
3, era il seguente:
“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.”
L’art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in
via transitoria, quanto segue:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del
terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le
modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce,
altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore.”
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale, proporzionale e diretto,senza soglie di sbarramento e senza premi di maggioranza, dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto iltrentesimo anno.
20
Art. 59
E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Art. 60
La Camera dei deputati è eletta per quattro anni. Il Senato della Repubblica è eletto per sei anni .
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra. (*)
NOTE:
(*) L’art. 60 è stato sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963,
n. 2.
Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per
sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.»
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
21
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l’altra.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che
lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
22
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L’art. 68 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993,
n. 3.
Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per
il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione
un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»
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Art. 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II. La formazione delle leggi
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere. La Camera dei Deputati è competente in via esclusiva per la legislazione ordinaria. Il Senato è competente per la legislazione in materia di cittadinanza e giurisdizione nonché per le leggi costituzionali e per le revisioni della Costituzione.
Art. 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere per le competenze della Camera di sua appartenenza, ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
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per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione.
Se una Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alla Camera interessatachiedere una nuova deliberazione.
Se essa approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75
E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
E’ ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
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Art. 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non per le sole leggi di competenza della Camera e
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione della Camera, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alla Camera che, anche se scioltaè
appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera può tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art. 79
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)
NOTE:
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(*) L’art. 79 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n.
1.
Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di
delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione.»
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81
La Camera approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo.
Ricorre all’indebitamento per rilanciare l’economia del Paese in caso di recessioone, deflazione, stagnazione.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della
autorità giudiziaria.
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Titolo II. Il Presidente della Repubblica
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Senato.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente del Senato
convoca in seduta comune il Senato e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se manca meno di tre mesi alla cessazione del Senato, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione del novello Senato. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se il Senato è sciolto o manca meno di tre mesi alla sua
cessazione.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
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Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti delle Camere, sciogliere laCamera dei Deputati.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)
NOTE:
(*) Il secondo comma dell’art. 88 è stato sostituito dall’art. 1 della legge
costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio
delle sue funzioni, in caso di violazione delle leggi, della Costituzione o della lealtà alla Repubblica.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
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Titolo III. Il Governo
Sezione I. Il Consiglio dei ministri
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, i ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia della camera dei Deputati..
Essa accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera per
ottenerne la fiducia.
Il voto contrariodella Camerasu una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
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Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne
è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica,
sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L’articolo è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1.
Il testo originario era il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa
dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni.»
Sezione II. La Pubblica Amministrazione
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
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Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Sezione III. Gli organi ausiliari
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
Titolo IV. La magistratura
Sezione I. Ordinamento giurisdizionale
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
magistrati sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia.
Art. 103
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte
di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di
esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
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Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di
difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
Art. 109
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Sezione II. Norme sulla giurisdizione
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; i fatti imputati devono essere contestati in modo preciso, con riferimento al singolo accusato, e in guisa tale da consentire la difesa; disponga del tempo e delle condizioni necessari
per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di
far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita
da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. L’oggetto del processo penale è la verifica della tesi accusatoria portata contro l’imputato. L’onere della prova grava sull’accusatore e non è assolto finché sussista una spiegazione dei fatti accertati escludente la colpevolezza. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)
Art. 112
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Qualora ritenga che non sussista reato, o questo sia estinto o non perseguibile, richiede al giudice l’archiviazione dandone notizia alle persone offese, al denunciante, agli indagati, che tutti possono opporsi avanti al giudice.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione, inclusi quelli tributari e previdenziali, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi alle sezioni specializzate degli organi di giurisdizione ordinaria.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
Non sono ammessi giudici speciali, esclusi quelli militari; quelli esistenti decadono e sono sostituiti dalle sezioni speciali degli organi di giurisdizione ordinaria.
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114. (1)
La Repubblica comprende dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Ciascuno di detti enti, per le rispettive competenze, è fiscalmente autonomo e autosufficiente.
Ciascuno di essi concorre alle spese nazionali per una quota non superiore a un quarto del proprio prodotto interno.
Con legge costituzionale è istituito un ente nazionale per il sostegno degli enti che, per ragioni contingenti o emergenziali nonché per gli interventi di soluzione di difficoltà strutturali. Il detto ente potrà dare prescrizioni per il risanamento e l’efficientamento degli enti assistiti e può commissariarli in caso di violazione delle prescrizioni o incapacità ad eseguirle.
Il detto ente è amministrato da un consiglio rappresentante tutte le regioni ed è sorvegliato da un organismo ispettivo composto da rappresentanti delle regioni contributrici nette del detto ente.
Roma e’ la capitale della Repubblica.
Art. 115. (1)
Leggi costituzionali stabiliscono le competenze legislative esclusive dello Stato.
Art. 116. (1)
Sono aboliti gli Statuti speciali regionali e provinciali. Le province autonome di Trento e Bolzano sono trasformate nelle regioni Trentino e Alto Adige rispettivamente. La Regione Trentino-Alto Adige è disciolta.
Art. 117. (1)
Art. 118 (1).
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta’, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni le Province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita’ di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta’.
Art. 119. (1)
I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (2).
I Comuni, le Province e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
I Comuni, le Province, e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento e manutenzione, con la contestuale definizione di piani di ammortamento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120. (1)
La Regione non puo’ istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne’ adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne’ limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo’ sostituirsi a organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumita’ e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unita’ giuridica o dell’unita’ economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta’ e del rincipio di leale collaborazione.
Art. 121. (1)
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta’ legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo’ fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale e’ l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e’ responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122. (1)
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita’ e di incompatibilita’ del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche’ dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno puo’ appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e’ eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123. (1)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto e’ approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e’ richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo’ promuovere la questione di legittimita’ costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto e’ sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto al referendum non e’ promulgato se non e’ approvato dalla maggiornaza dei voti validi. (1)
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (2)
Art. 124. (1)
[Articolo abrogato dall'articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]
Art. 125. (1)
Abrogato (Tar)
Art. 126. (1)
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresi’ essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto e’ adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale puo’ esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo’ essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonche’ la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggiornaza dei componenti il Consiglio.
Art. 127. (1)
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo’ promuovere la questione di legittimita’ costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, puo’ promuovere la questione di legittimita’ costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
Art. 128. (1)
[Articolo abrogato dall'articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]
Art. 129. (1)
[Articolo abrogato dall'articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]
Art. 130. (1)
[Articolo abrogato dall'articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]
Art. 131. (1)
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino
Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria;Marche; Lazio; Abruzzi-Molise Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132.
Si puo’ con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. (1)
Si puo’, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra. (2)
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo’ con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
GARANZIE COSTITUZIONALI Sezione I La Corte Costituzionale. Art. 134.
La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita’ costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (1)
Art. 135. (1)
La Corte costituzionale e’ composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Senato in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e’ rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. (2)
L’ufficio di giudice della Corte e’ incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. (3)
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Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimita’ costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte e’ pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinche’, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. (1)
(1) Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilita’ dei giudizi di legittimita’ costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. (1)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. (2)
Contro le decisioni della Corte costituzionale non e’ ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Senato con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri del Senato o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e’ promulgata, se non e’ approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge e’ stata approvata nella seconda votazione a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

1 commento:

vincenzo ha detto...

Applicarla,e non da oggi, potrebb'essere il programma politico di un partito rivoluzionario.internazionale.