L'obbligo imposto dal comma 2 dell'art. 5 della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, non trova applicazione nel caso di imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese.
E' questo il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3664/C del 2 dicembre 2013, emanata in risposta al quesito se l'obbligo di iscrizione dell'indirizzo PEC al Registro delle imprese da parte delle imprese individuali trovi o meno completa applicazione anche nel caso di imprese individuali in fase di cancellazione dal Registro delle imprese.
Da una attenta lettura del disposto di cui alla citata norma si ricava che, da una parte si esclude dall'obbligo "le imprese in stato di procedura concorsuale", e che dall'altra si richiede che le imprese siano "attive".
Ricollegando poi tale disciplina al disposto di cui all'art. 2196 del Codice civile si ricava inoltre che, al momento della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, l'impresa individuale ha gia` cessato l'attivita` e che pertanto non possiede piu` il requisito di "impresa attiva", presupposto per l'applicazione della disciplina di cui al citato comma 2 dell'art. 5 della L. n. 221/2012.
Nessun commento:
Posta un commento